AGGIORNAMENTO 10/03/2021 -REVOCA DEROGA ABBRUCIAMENTI RESIDUI VEGETALI E POTATURE SUL LUOGO DI PRODUZIONE -  NORMATIVA E DIVIETI ACCENSIONE DI FUOCHI PER ELIMINARE RESIDUI VEGETALI E POTATURE.


SOSPENSIONE ABBRUCIAMENTI - 10/03/2021

 

A seguito di un alto tasso di inquinamento ambientale, la Regione Piemonte ha emanato disposizioni urgenti per far fronte a questa problematica, tra le varie misure adottate vi è quella della revoca alla deroga degli abbruciamenti, di conseguenza è fatto divieto assoluto di bruciare materiale vegetale derivante da lavorazioni colturali fino al 15 aprile 2021.


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Con l'entrata in vigore della nuova legge regionale sugli incendi boschivi e l'approvazione del Piano sulla qualità dell'aria nel Bacino Padano, le regole per l'accensione dei fuochi e l'abbruciamento dei residui vegetali sono state modificate.

Le indicazioni sono diverse in funzione del luogo (in bosco/fuori bosco), del tipo di attività (abbruciamento di materiali vegetali/accensione di fuochi) e del periodo (dal 1° novembre al 31 marzo/dal 1° aprile al 31 ottobre).

1. L’abbruciamento di materiale vegetale derivante dalle normali attività agricole e selvicolturali è vietato su tutto il territorio regionale nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo.

2. Fino a 50 metri di distanza (100 in caso di pericolosità) dai boschi, dai pascoli o dai terreni coperti da arbusti:

  • è concesso accendere fuochi in aree attrezzate, per motivi di lavoro e per motivi legati alla tradizione culturale (es. fuochi di artificio), se non è stato dichiarato lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi;
  • è concesso l'abbruciamento dei residui vegetali (con un massimo di 3 metri steri/ha/giorno) dal 1° aprile al 30 settembre, se non è stato dichiarato lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi.

3. Nel resto del territorio regionale:

  • è concesso l'abbruciamento dei residui vegetali (con un massimo di 3 metri steri/ha/giorno) dal 1° aprile al 30 settembre;
  • sono concesse altre tipologie di combustione all'aperto per tutto l'anno.

I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale all'aperto in caso di condizioni metereologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli o nel caso di rischio per la salute pubblica, con particolare riferimento al rispetto dei livelli delle polveri sottili.

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