Descrizione
Art. 7.
(Divieti)
1. Fatto salvo quanto espressamente previsto dalla normativa nazionale o da altre fonti normative è
vietato:
a) causare sofferenze o angosce a un animale d’affezione;
b) abbandonare gli animali d’affezione;
c) detenere animali che non si possono adattare alla cattività;
d) detenere animali d’affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienico
sanitaria ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi;
e) privare gli animali della quotidiana attività motoria, adeguata alla loro indole e alle loro
caratteristiche etologiche;
f) trasportare animali nei vani portabagagli degli autoveicoli privi di osservazione e ventilazione,
nonché in violazione di quanto previsto dall’articolo 15;
g) addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica, in ambienti che
impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie, ovvero l'uso di collari a
punte, elettronici o elettrici e ogni azione tesa a esaltare l'aggressività dell'animale, o causarne ferite
o dolori, sofferenze e angosce per crudeltà;
h) organizzare, promuovere, dirigere o assistere a combattimenti tra animali;
i) promuovere qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne
l’aggressività;
l) esercitare la pratica dell'accattonaggio con animali così come disposto dall’articolo 8;
m) donare, cedere, vendere, trasferire la proprietà a titolo oneroso di animali d’affezione non
identificati o non registratiai sensi dell'articolo 24;
n) destinare al commercio animali d’affezione non identificati, non registrati in anagrafe, privi di
certificato di provenienza o genealogico, se dichiarati di razzae di buona salute;
o) condurre animali d’affezione privi di identificazione a mostre, gare ed esposizioni;
p) esporre animali d’affezione a ridosso delle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno degli
stessi;
q) donare, cedere, vendere, trasferire la proprietà a titolo oneroso animali d’affezione in attività
ambulanti e occasionali;
r) consentire la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore a quattro
mesi;
s) maltrattare o allontanare dal loro habitat i gatti che vivono in stato di libertà;
t) offrire animali d’affezione in premio, in omaggio o in vincita di giochi nell'ambito di attività ed
iniziative commerciali, fieristiche o pubblicitarie.
2. Al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione è vietato l’utilizzo della
catena o di qualunque altro strumento di contenimento similare, salvo che per ragioni sanitarie
documentabili, per misure urgenti e temporanee di sicurezza, per ragioni cinotecniche ed è, in ogni
caso, vietato agganciare la catena a collari a strozzo.
3. L’utilizzo temporaneo della catena o di altro strumento di contenzione, nelle aziende agricole o
negli stabilimenti produttivi, è consentito per la sicurezza degli animali e delle persone secondo le
modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 38.
4. I cani da guardia del bestiame, come definiti dalla normativa statale, possono essere tenuti liberi
quando impegnati nelle attività di guardia e conduzione delle greggi ed è consentito l’utilizzo
temporaneo della catena in caso di situazioni che possono mettere a rischio l’incolumità delle
persone e del cane.
5. Non possono detenere, anche temporaneamente, né cedere o acquistare a qualsiasi titolo, animali
da affezione coloroche hanno riportato condanne o che sono stati destinatari di provvedimenti
amministrativi sanzionatori per violazione di norme poste a tutela degli animali.
6. Gli animali non possono essere portati al guinzaglio, quando il conduttore si muove in bicicletta
o con altri mezzi di trasporto similari.
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Ultimo aggiornamento
04/07/2024 17:16